Direttiva Macchine

IL NOSTRO SERVIZIO

Lo Studio di Ingegneria Viventi si occupa di tutti gli aspetti legati alla sicurezza, fornendo il necessario supporto tecnico per ottemperare a quanto previsto dalla normativa sulla direttiva macchine:

  • Eseguire un esame preliminare dei progetti di realizzazione di nuove macchine/impianti verificandone che già nella fase progettuale siano previste tutte le misure di sicurezza necessarie;
  • Eseguire una verifica accurata delle macchine/impianti già prodotti al fine di stabilirne la rispondenza alla normativa vigente e fornire le indicazioni per la messa a norma e in sicurezza;
  • Effettuare la rilevazione e la valutazione dei rischi della macchina;
  • Effettuare e redigere la documentazione per il rischio residuo della macchina;
  • Individuare i dispositivi di protezione individuali da utilizzare da parte dell’operatore;
  • Redigere il Manuale d’uso e manutenzione della macchina;
  • Individuare ed indicare all’azienda quali altri documenti allegare al fascicolo tecnico;
  • Redigere la dichiarazione CE di conformità;
  • Eseguire una verifica accurata delle macchine e delle attrezzature di nuovo acquisto al fine di stabilire se le stesse sono rispondenti alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro secondo il D.Lgs 81/2008;
  • Eseguire una verifica accurata delle macchine messe in esercizio dall’Azienda in data antecedente all’entrata in vigore della direttiva macchine al fine di stabilire se le stesse sono rispondenti alla normativa previgente ed eventualmente redarre un piano di messa a norma con successiva stesura del fascicolo di asseverazione;
  • Eseguire una verifica accurata dell’insieme di macchine al fine di valutare la sicurezza complessiva nell’integrazione delle stesse;
  • Assistenza tecnica in occasione degli eventuali sopralluoghi ispettivi da parte degli Organismi competenti in materia.
LA DIRETTIVA

La nuova Direttiva macchine 2006/42/CE europea, relativa alla Marcatura CE delle macchine è stata recepita in Italia col D.Lgs. 17/2010 del 27 gennaio 2010, che ha abrogato il DPR 459/96.

Al fine di poter apporre la marcatura CE ad una macchina a garanzia della sua sicurezza, la nuova normativa come il precedente DPR 459/96, definisce gli obblighi dei costruttori, dei mandatari, dei rivenditori e degli utilizzatori finali. I requisiti essenziali per la salute e sicurezza che la progettazione e costruzione delle macchine devono rispettare per poter effettuare la procedura di marcatura ce delle macchine.

Nella nuova Direttiva macchine il campo d’applicazione della Marcatura CE macchine viene meglio definito. L’attuale definizione di macchina comprende anche quelle destinate “…ad essere equipaggiate di un sistema di azionamento”. Dunque, per chiarire ogni dubbio ed eliminare possibili scappatoie, sono soggette ad obbligo di Marcatura CE anche le macchine prive di allacciamento al sistema di alimentazione o di trasmissione movimento o di collegamento al sito di impiego.

Nella nuova Direttiva macchine le quasi macchine sono identificate come quelle che, da sole, non garantiscono un’applicazione ben determinata e che sono destinate ad essere incorporate ad altre macchine o quasi macchine per costituire una macchina finale. Le quasi macchine non devono essere soggette a marcatura CE ma sono soggette alla sorveglianza del mercato. Esse sono regolamentate da appositi articoli che ne definiscono le procedure di valutazione della conformità (art. 10).

CAMPO DI APPLICAZIONE
  • le macchine;
  • le attrezzature intercambiabili;
  • i componenti di sicurezza;
  • gli accessori di sollevamento;
  • catene, funi e cinghie;
  • i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
  • le quasi-macchine

La Direttiva Macchine si applica alle macchine di prima immissione nel mercato europeo, sia a titolo oneroso che gratuito. Dunque la procedura di marcatura CE si applica alle seguenti tipologie di macchine:

  • macchine nuove che siano di costruzione interna alla Comunità europea;
  • nuove o usate provenienti da paesi extra-UE;
  • macchine marcate o non marcate CE provenienti dalla comunità europea che abbiano subito modifiche sostanziali non previste dal costruttore originale. Questo perché è possibile introdurre nuovi fattori di rischio e dunque rendere necessaria una nuova analisi dei rischi con conseguente adozione di adeguate misure di prevenzione e protezione. Rientrano in queste gli assemblaggi di macchine (nuove o usate) a formare nuove macchine o impianti.
  • Linee di macchine, costituite da un insieme di macchine, ognuna delle quali in possesso o meno della singola marcatura CE, che necessitano di essere valutate come un unicum per assicurare la sicurezza degli operatori in relazione all’integrazione di tutti i componenti.

In generale la Direttiva Macchine non si applica alle macchine non modificate usate all’interno della comunità europea che, in Italia, rientrano nella normativa di sicurezza del D.Lgs. 81/2008.

TIPOLOGIE DI MACCHINE

Per quanto riguarda la Valutazione della conformità delle macchine la Direttiva Macchine distingue fra :

  • macchina non in allegato IV: il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII,
  • macchinario in allegato IV costruite in conformità alle norme armonizzate che le competono: non è più prevista la procedura di deposito per verifica del fascicolo tecnico presso un Organismo Notificato ma è sufficiente la normale procedura di cui all’allegato VIII,
  • macchina in allegato IV costruita non rispettando tutte le norme armonizzate o se le norme armonizzate non esistono o non coprono tutti i pertinenti r.e.s.: si applica o la procedura di esame per la certificazione CE di cui all’allegato IX, nonché controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all’allegato VIII, punto 3; oppure la procedura di garanzia qualità totale di cui all’allegato X.
DOCUMENTAZIONE

Per ogni macchina deve essere realizzato il fascicolo tecnico di costruzione, per le quasi macchine una documentazione tecnica pertinente.
Il fascicolo tecnico deve essere conservato dal costruttore e tenuto a disposizione delle autorità per almeno dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione.
Il fascicolo tecnico deve contenere tutta la documentazione relativa alla valutazione dei rischi. Questo per dimostrare quali requisiti della direttiva e come siano stati applicati e soddisfatti. Bisogna accludere ogni dichiarazione di incorporazione e istruzioni di assemblaggio delle quasi macchine se presenti. Nonché la dichiarazione di conformità e i manuali delle macchine (componenti di sicurezza, funi ecc.) incorporate. Naturalmente anche il manuale d’uso e manutenzione finale della macchina.

Non ultimo, per poter apporre la marcatura CE occorre soddisfare tutte le altre direttive applicabili a quel tipo di macchina; ad esempio la Direttiva EMC e la Direttiva Bassa Tensione per macchine con equipaggiamento elettrico/elettronico, la Direttiva Recipienti in Pressione per macchine che utilizzano recipienti in pressione e così via.

Un link che può essere utile a tutti, addetti e no: Guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE